
Ascensori spese condominiali ripartizione
Le spese relative all’installazione, manutenzione ordinaria e riparazione dell’ascensore condominiale sono sempre al centro delle discussioni nelle assemblee di condominio e spesso sono fonti di discussioni e litigi.
Per questo vediamo insieme di chiarirci un pò le idee in merito, anche se nel codice civile manca una precisa elencazione in merito.
Ascensori il riparto delle spese per l’installazione
Secondo la normativa vigente gli edifici di nuova costruzione con più di tre piani sono obbligati ad installare un ascensore.
Se il condominio è vecchio e non è dotato di ascensore interno, la sua installazione può essere decisa in sede di assemblea condominiale. La delibera è valida se viene approvata con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti o almeno la metà del valore dell’edificio.
I costi sostenuti per la realizzazione dell’ascensore vengono ripartiti fra i condomini in proporzione del valore dei singoli immobili, ossia secondo le tabelle dei millesimi di proprietà.
Tali spese sono a carico solo dei proprietari degli immobili e non degli inquilini.
Il proprietario che vive a piano terra dell’edificio può chiedere in assemblea di condominio di essere esonerato dalla spesa dell’installazione dichiarando che non utilizzerà l’ascensore.
L’assemblea può accettare la richiesta esentando il proprietario a piano terra dal pagamento delle spese sostenute, ma solo se la delibera presentata viene approvata con voto unanime.
In caso di delibera negativa anche il proprietario dell’immobile al primo piano parteciperà alla spesa secondo i suoi millesimi anche perché il beneficio della presenza di un ascensore nel condominio aumenta il valore dell’intero immobile.
In relazione all’installazione di un ascensore interno o un ascensori per disabili esterni (i cosiddetti mini ascensori) qualora l’assemblea del condominio non approvi la spesa, l’intero costo viene sostenuto dalla famiglia con disabile che potrà usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge sulla eliminazione delle barriere architettoniche.

Spese manutanzione ascensori
La ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria dell’ascensore condominiale sono regolamentate dall’articolo 1124 del codice civile che sancisce che “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo“.
E’ da precisare che ai fini del concorso nella metà della spesa, si considerano come piani anche le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Anche in questo caso il proprietario dell’appartamento a piano terra può richiedere in assemblea condominiale l’esenzione al pagamento delle spese di manutenzione se dichiara di non utilizzare l’ascensore e qualora cambiasse idea potrà essere riammesso al riparto delle spese.
Riguardo alle spese straordinarie ascensori, come i costi di riparazione del motore, la suddivisione delle spese, salvo differente accordo, sono sempre ripartite tra tutti i condomini per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari (indicato dalle tabelle millesimali) e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano.
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