
Ascensori per disabili normativa
Gli ascensori per disabili permettono alle persone affette da varie forme di disabilità, di potersi spostare agevolmente all’interno di strutture che hanno più piani con un abbattimento barriere architettoniche.
Esistono due tipologie di ascensori per disabili:
- I mini ascensori esterni con struttura metallica autoportante che si adattano facilmente a qualsiasi tipo di fabbricato.
- Gli ascensori interni in muratura realizzati quando lo stabile ha gli spazi necessari.
Ascensori per disabili dimensioni
La dimensione ascensori disabili minime previste dalla legge variano a seconda la tipologia del fabbricato (che sia un ascensore interno o esterno non fa invece differenza).
Nello specifico le dimensioni previste sono:
- Edificio privato: 95 x 130 cm.
- Edificio pubblico: 110 x 140 cm.
- Edificio non residenziale: 100 x 140 cm.
- Edificio residenziale di vecchia costruzione: 80 x 120 cm.
- Edificio residenziale di nuova costruzione: 95 x 130 cm.
Riguardo alla larghezza delle porte deve essere di 80 cm per gli edifici nuovi e di 75 cm per gli edifici preesistenti.

Ascensori per disabili agevolazioni fiscali
L’acquisto di mini ascensori per disabili, montascale a poltroncina o pedane elevatrici è soggetto a IVA agevolata al 4%.
Inoltre fino al 31 dicembre 2019 le detrazioni fiscali previste sono le seguenti:
- Detrazione IRPEF del 19% sull’intero importo della spesa sostenuta per l’acquisto di un mini ascensore o di un montascale tutti i disabili che “presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e i contribuenti che hanno fiscalmente a carico il portatore di handicap.
- Detrazione IRPEF del 50% i contribuenti che installano un montascale o una piattaforma elevatrice, in un immobile di proprietà o detenuto ad altro titolo (usufrutto, abitazione, locazione, comodato) situato in Italia. Questa detrazione non è vincolata solo ai disabili ma a tutti i cittadini che vivono sul territorio nazionale italiano.
Le due detrazioni non sono cumulabili.
La detrazione IRPEF in particolare è del :
- 50% su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2019;
- 36% su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2020.
Per beneficiare delle detrazioni è necessario presentare tutte le fatture le fatture relative alle spese sostenute con gli estremi del bonifico con i dati del committente e dell’impresa costruttrice.
La detrazione si applica interamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale si è provveduto al pagamento della spesa; l’importo pari al 50% della spesa può essere portato in detrazione in 10 anni.
Ascensori per disabili all’interno del condominio
Per l’installazione dell’ascensore interno o esterno è sufficiente la presenza all’assemblea condominiale di un terzo dei millesimi complessivi e per avere la maggioranza sarà sufficiente il 50% più uno dei votanti presenti.
Anche in caso di delibera negativa da parte dell’assemblea la Corte di Cassazione ha decretato che i condomini non possono opporsi all’installazione dell’ascensore richiesta da una persona con disabilità o un anziano, nemmeno per motivi estetici.
Secondo la sentenza 18334/2012, deve prevalere il principio della solidarietà ed è dovere collettivo “rimuovere preventivamente ogni possibile ostacolo all’applicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici“. Pertanto l’ascensore può essere installato a spese della famiglia interessata con apposita comunicazione al Comune di residenza.
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